Etichettatura e rintracciabilità delle carni nella filiera alimentare

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scan-carneLa rintracciabilità è uno strumento imposto dal legislatore comunitario in via generale per tutti gli alimenti con il Reg. CE 178/2002 nell’ottica di garantire: – sicurezza, intesa come capacità di gestire eventuali problematiche o emergenze sanitarie (si pensi in particolare alla funzionalità del sistema nell’ottica di un recall del prodotto per non conformità igienico sanitaria); – fiducia nei consumatori; – controllo da parte delle autorità pubbliche. La “… possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione“ (Art. 3 comma 15 Reg. CE 178/02) risulta strumentale al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Per quel che concerne i prodotti di origine animale il sistema originariamente delineato dal Reg. 178/2002 si è rivelato insufficiente ed è stata pertanto prevista, ad opera del Reg.to 931/2011 applicabile dal 1° luglio 2012, una rintracciabilità maggiormente dettagliata. Per alcuni prodotti alimentari come i prodotti della pesca, l’olio extravergine di oliva, le uova, il legislatore comunitario ha individuato inoltre ulteriori specifiche normative verticali che prevedono anche determinate indicazioni obbligatorie di etichettatura dell’alimento destinato al consumatore finale circa l’origine del prodotto. Allo stato attuale, nel settore delle carni l’origine è indicazione obbligatoria per: – le carni bovine. Il Regolamento 1760/2000 prevede l’indicazione in etichetta del Paese di nascita, allevamento e macellazione dell’animale. filieraQuando le carni provengono da un animale nato, detenuto e macellato in uno stesso Stato membro, queste informazioni possono essere raggruppate sotto un’unica voce ORIGINE. Se alcune delle informazioni obbligatorie non sono disponibili per quanto riguarda prodotti importati è sufficiente indicare “ORIGINE NON CE” e il Paese di Macellazione. – Anche le carni bovine macinate devono riportare in etichetta la dicitura “preparato in” (seguita dal nome dello Stato membro o del paese terzo). Tale informazione deve essere obbligatoriamente riportata anche dai titolari di punti vendita che preparano e mettono in vendita preincarti di carne macinata bovina. Deve inoltre figurare l’indicazione dell’origine nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è avvenuta la preparazione del macinato e del paese di macellazione. – Per le sole carni di pollame importate da paesi terzi il Regolamento 543/2008 prevede l’indicazione obbligatoria del paese d’origine. pollameSi ricorda in ogni caso che, con Ordinanza 26/08/2005, emanata sulla scorta dell’emergenza “influenza aviaria” il legislatore nazionale ha previsto che, l’operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione o sezionamento delle carni avicole deve indicare, mediante l’apposizione su un’apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio, la sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali. – Dal 13.12.2014 le carni suine, caprine e di volatili previa adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione basati su una valutazione di impatto che dovrà prendere tra l’altro in considerazione le opzioni sulle modalità di espressione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: – luogo di nascita; – luogo di allevamento; – luogo di macellazione. L’allegato XI al regolamento 1169/2011 precisa che l’obbligo si applicherà alle carni suine di cui al codice NC 0203 ovvero carni della specie suina fresche, refrigerate o congelate. Appartengono ad altra voce doganale e sono pertanto esclusi dall’obbligo di indicazione dell’origine, oltre alle altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di cui al codice nc 1602 le carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate. Per la restanti tipologie di carni (es carne di cavallo) la normativa generale sulla etichettatura o sulla rintracciabilità non obbliga gli diritto e legislazione potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza. Il legislatore italiano ha tentato già dal 2004 di disciplinare in modo più cogente tale indicazione ma i provvedimenti emanati in materia (l’ultimo è contenuto nell’art. 4 della L. 4/2011) sono rimasti “lettera morta” non essendo mai stati emanati i relativi necessari provvedimenti attuativi. suiniSu piano comunitario il già citato Regolamento 1169/2011 prevede che “entro il 13.12.2014, la Commissione europea presenti al parlamento Europeo ed al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per determinati alimenti tra cui “i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2 lett. b)” che sono le carni di animali della specie suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate e di volatili. Pertanto è prevedibile per il futuro una specifica disciplina dell’indicazione dell’origine per tutte tipologie di carni. Ciò posto, si osserva che è attualmente possibile indicare in via facoltativa in etichetta l’origine, la provenienza o la filiera produttiva di un alimento. Tale comunicazione volontaria dovrà osservare le regole della correttezza pubblicitaria o, nel caso in cui ciò sia previsto, specifici disciplinari di etichettatura volontaria. A questo proposito viene in rilievo l’art. 2 del d.lgs. 109/92 che prevede che “l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto […]”. Per le tipologie di carne che non sono oggetto di normativa verticale di settore il problema dell’origine risiede principalmente nella sua radicazione nelle ipotesi in cui nascita, ingrasso e macellazione dell’animale avvengano in Paesi differenti.

Antonio Zagarese

Studio Legale Avv. Carmine Coviello

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