Il pregiudizio unito alla viralità del web hanno fatto sì che negli anni, numerose bufale siano state oggetto d’interesse mediatico ed abbiano riscontrato una diffusione talmente vasta da trarre in inganno anche i più esperti. A seguito del nostro precedente articolo riguardante l’etichettature e la tracciabilità delle carni ( https://www.sceltedigusto.it/public/etichettatura-e-rintracciabilita-delle-carni-nella-filiera-alimentare/) , alcuni ci hanno chiesto di far chiarezza su di una notizia che possiamo definire una web-bufala, ovvero la notizia che dal prossimo anno sarebbe stata approvata l’importazione della carne di cane, ad uso alimentare, nell’Unione Europea e dunque anche nello stivale. La notizia che sta circolando sul web, ormai da alcuni anni, recita che: “ entrerà in vigore la certificazione Europea di commestibilità richiesta dalla società Xinshipu Ltd, che consentirà l’importazione di carni congelate di cane per la commercializzazione legale nei Supermarket gastronomici etnici” . Sono diversi i siti e i blog che hanno creduto a ciò, ma ,in questo articolo, approfondiremo e verificheremo come il tutto non sia ammissibile da un punto di vista giuridico. Il consumo alimentare di carne di cane nel mondo è generalmente vietato,ma possiamo dire, che per una tradizione culturale, soprattutto nei paesi asiatici, ma non solo, è accettata.
Nella cultura ebraica, così come in quella islamica, il consumo di cane è proibito dalle leggi alimentari islamiche e dalle regole ebraiche del Casherut. In alcune regioni asiatiche invece, la carne di cane è consumata con regolarità. Casi in occidente di tolleranza verso chi consuma carne di canidi sono da registrare in Canada, dove, la legge ambientale canadese (Canada’s Wildlife Act, 1973) proibisce la vendita delle carni di qualsiasi specie selvatica, ma nessuna legge, tuttavia, disciplina la vendita di carne canina che può essere quindi liberamente distribuita, se preventivamente macellata sotto il controllo di un ispettore sanitario federale.
Anche se larga parte della popolazione canadese considera un tabù il consumo di carne di cane, storicamente i cani sono stati una fonte di cibo d’emergenza per vari popoli della Siberia, dell’Alaska, della parte più settentrionale del Canada e della Groenlandia. Affermazione preliminare e doverosa è che non esiste alcuna certificazione Europea di commestibilità, inoltre, nei comitati di sicurezza alimentare, non si è mai discusso di importazione ai fini commerciali di carne di canidi destinata all’uso alimentare.
Tale “bufala” ha comunque avuto un eco importante tanto che financo il direttore generale del dipartimento del Ministero della Salute, Silvio Borriello che si occupa dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ha dovuto smentire ufficialmente. Nell’Unione Europea, difatti, non essendo la carne di canide presente nella tradizione alimentare dei Paesi membri, sarebbe da considerarsi come “nuovo alimento” e laddove per assurdo si dovesse richiedere un nulla osta per commercializzare la stessa ad uso alimentare, per ottenere il via libera alla commercializzazione si dovrebbe iniziare una trafila che prevede la consultazione dei comitati veterinari e sanitari, l’autorizzazione e la messa a norma degli stabilimenti, insomma occorrerebbe fare tutta una lista di passaggi a garanzia dei consumatori. In secondo luogo, occorre ricordare che in Europa e per tutti i paesi membri, è in vigore la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987) la quale disciplina anche i casi di commercializzazione degli stessi in vita ed al solo fine del trasferimento di proprietà, l’allevamento e la soppressione, definendone modalità e limiti.
I cani dunque, sono animali d’affezione e sono tutelati in Italia nello specifico dalla legge 281 del 1991 che nell’ art.1 comma 1 recita: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Infine l’art. 544-bis dello stesso Codice Penale sancisce che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”. Quindi in virtù di quanto visto possiamo affermare che non essendo la carne di canidi considerata socialmente e storicamente come carne commestibile in U.E. essa è esclusa dai protocolli di allevamento, macellazione e commercializzazione europei e che laddove si richiedeste d’importare e commercializzare carne canina vi sarebbero contrasti con le norme vigenti europee ma anche nazionali.
Antonio Zagarese
Studio Legale Avv. Carmine Coviello
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